Art. 2.
(Modifica all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la

 

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totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno del locale pubblico o del circolo privato».